Con una recente circolare informativa, l’INPS ha chiarito che in caso di debiti con l’Agenzia delle Entrate anche i pagamenti contributivi possono essere pignorati.
La Circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025 ha introdotto importanti chiarimenti riguardanti i limiti di pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche, tra cui NASpI, indennità di malattia, maternità, disoccupazione agricola o cassa integrazione. Queste prestazioni rappresentano spesso l’unico sostegno per numerose famiglie italiane, rendendo cruciale la protezione dei loro diritti in situazioni di pignoramento.

L’obiettivo principale di questa circolare è uniformare la gestione dei pignoramenti da parte dell’INPS, evitando interpretazioni difformi e garantendo una tutela equilibrata tra i diritti dei creditori e le necessità dei debitori. Il pignoramento, pur essendo uno strumento legale per il recupero dei crediti, deve rispettare dei limiti quando incide su prestazioni vitali per il sostentamento dei lavoratori e delle loro famiglie.
Chiarimento Inps: quali sono le prestazioni intoccabili e quelle parzialmente pignorabili
Alcune prestazioni sono considerate intoccabili perché essenziali per la sopravvivenza del lavoratore e del suo nucleo familiare. Tra queste, troviamo l’indennità di malattia, di maternità, paternità, congedi parentali, e assegni familiari, i quali non possono essere ceduti o sequestrati. Al contrario, la maggior parte delle prestazioni sostitutive del reddito è parzialmente pignorabile, con limiti specifici stabiliti in base alla natura del debito.

La circolare fornisce anche chiarimenti su casi specifici che hanno generato dubbi in passato. Ad esempio, se un lavoratore richiede la NASpI in un’unica soluzione per avviare un’attività autonoma, questa somma diventa pignorabile senza limiti. Inoltre, l’INPS deve controllare la presenza di cartelle esattoriali non pagate prima di erogare prestazioni superiori a un certo importo, potendo bloccare il pagamento in caso di debiti.
La circolare disciplina anche il recupero delle somme indebitamente percepite dall’INPS, permettendo all’Istituto di trattenere direttamente le somme dovute fino a un massimo di un quinto. Per i pignoramenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono previste percentuali fisse in base all’importo del debito. Infine, quando l’INPS versa somme al creditore pignorante, applica una ritenuta del 20% a titolo di acconto IRPEF, esclusi gli assegni di mantenimento per i figli. Questa circolare rappresenta un passo importante verso la protezione dei lavoratori e delle loro famiglie, garantendo che le prestazioni previdenziali non pensionistiche siano adeguatamente tutelate in situazioni di pignoramento. Si tratta di un cambiamento importante.