La rinegoziazione del mutuo alle volte può diventare una necessità alla quale si ha difficile accesso: ecco come fare a riuscirci con un trucco, ovviamente legale.
Per molte famiglie italiane, la rata del mutuo è tornata a pesare sul bilancio mensile. Pochi sanno però che esiste un “trucco legale” previsto espressamente dalla normativa: la rinegoziazione del mutuo con la propria banca, senza costi per il cliente e senza bisogno di un nuovo atto notarile.
È l’art. 120-quater del Testo Unico Bancario (TUB) a prevedere questa possibilità, stabilendo che il mutuatario può chiedere alla banca di rivedere alcune condizioni del contratto e che l’istituto deve rispondere entro 30 giorni. Non è un diritto all’accettazione, ma è un diritto ad essere ascoltati con serietà: la banca è tenuta a valutare in buona fede la proposta e a motivare il rifiuto.
La rinegoziazione può riguardare il tasso di interesse, con la possibilità di passaggio da variabile a fisso o viceversa, oppure la riduzione dello spread. È possibile anche modificare la durata residua del mutuo, allungandola per abbassare la rata, o accorciandola se si punta a ridurre gli interessi totali. Un’altra opzione è la variazione della periodicità delle rate (mensile, bimestrale, trimestrale), per adattare il flusso dei pagamenti alle esigenze del nucleo familiare.
Il cuore della rinegoziazione ex art. 120-quater TUB è l’assenza di costi a carico del cliente. Non si sostengono spese notarili, non servono nuove iscrizioni ipotecarie, non ci sono commissioni di estinzione o penali. Il tutto si traduce in un iter più agile rispetto alla sostituzione del mutuo, con un impatto immediato sulla rata se la proposta viene accettata.
Il risparmio può essere sostanzioso. Secondo simulazioni di mercato, un aggiustamento del tasso o un allungamento mirato della durata può valere fino a circa 1.800 euro l’anno, a seconda del capitale residuo, del tasso applicato e degli anni mancanti. Esempio indicativo: su un residuo di 140.000 euro con 20 anni rimanenti, una riduzione del tasso di 0,70 punti percentuali può comportare una rata più bassa di 120-150 euro al mese. L’allungamento di 5 anni può tagliare ulteriormente la rata, pur aumentando il costo totale del finanziamento: un compromesso che molte famiglie considerano accettabile per riequilibrare il flusso di cassa.
Per presentare una richiesta di rinegoziazione, è necessario raccogliere alcuni dati fondamentali come il contratto di mutuo, il piano di ammortamento aggiornato, le ultime quietanze e, se disponibile, la documentazione sul reddito. È importante motivare con chiarezza l’obiettivo della riduzione della rata, indicando la leva preferita (riduzione del tasso, allungamento durata, cambio periodicità) e le ragioni (aumento dei tassi, calo reddito, riorganizzazione spese).
La domanda deve essere scritta e inviata via PEC o raccomandata A/R, con oggetto “Rinegoziazione ex art. 120-quater TUB”, chiedendo espressamente la risposta entro 30 giorni. In caso di proposte alternative da parte dell’istituto, è utile fare un calcolo comparativo; se la risposta è generica o elusiva, inviare un sollecito formale. In caso di diniego non motivato o comportamenti non trasparenti, è possibile presentare reclamo scritto e, se necessario, rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
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